STATUTO

C.H.I.A.R.A. APS

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

 

Art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE, DURATA

  • È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, l’Associazione denominata

“C.H.I.A.R.A. APS – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”

(di seguito più brevemente indicata in questo statuto come “Associazione”), con sede legale in Voghera. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell’ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell’Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

  • L’acronimo “APS” potrà e dovrà essere utilizzato dall’Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell’apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

 

Art. 2

SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

  • L’Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3 in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni
  • Ai fini dell’assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità È pertanto vietata all’Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
  • Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l’Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, del D.Lgs 117/2017, Codice del terzo settore alle lettere a, c, d, i, l, p:
    • interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);
    • prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c);
    • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
    • associazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
    • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l)
    • servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lett. p).

L’Associazione ha lo scopo di fornire sostegno alle donne e alle donne con minori vittime di maltrattamento familiare ed extrafamiliare e di ogni forma di violenza o in una situazione di disagio. È garantita la riservatezza e l’anonimato alle vittime di violenza o maltrattamento che si rivolgano all’Associazione.

L’Associazione ha inoltre lo scopo di svelare il fenomeno della violenza e del maltrattamento familiare ed extrafamiliare in qualunque modo siano attuati e di contribuire alla realizzazione e alla promozione di interventi e di politiche sociali volte al contrasto e alla prevenzione di tali fenomeni.

L’Associazione, nel rispetto di questi principi, si propone di:

  • Accogliere donne e donne con minori, vittime di violenza e di maltrattamento familiare ed extrafamiliare o che vivono in una situazione di disagio e fornire sostegno e aiuto; inoltre, nel rispetto dell’autonomia e dell’autodeterminazione, individuare percorsi di uscita da situazioni di violenza e maltrattamento attraverso: sostegno psicologico, consulenza legale, consulenza per la ricerca di un’attività lavorativa, ospitalità in una struttura protetta e qualunque intervento volto ad interrompere le situazioni di maltrattamento, violenza o disagio.
  • Realizzare studi e ricerche volte ad approfondire il fenomeno della violenza e del maltrattamento alle donne e alle donne con minori, in ogni sua manifestazione al fine di attuare progetti ed iniziative volte a contrastare tali fenomeni.
  • Attuare iniziative culturali quali convegni, seminari, dibattiti ed altre forme di divulgazione volte ad informare sul fenomeno del maltrattamento e della violenza familiare ed extrafamiliare alle donne e alle donne con minori.
  • Sensibilizzare l’opinione pubblica ad una riflessione sul fenomeno del maltrattamento e della violenza familiare ed extrafamiliare al fine di fare un’attività di prevenzione su tali fenomeni e promuovere cambiamenti culturali.
  • Fare attività di formazione sul problema della violenza e del maltrattamento familiare ed extrafamiliare alle donne.
  • Costituire un Gruppo di Riflessione e Studio permanente sulla differenza di genere, la violenza ed il maltrattamento familiare ed extrafamiliare alle donne, con uomini che condividano e aderiscano alle finalità dell’Associazione e al presente Statuto.

2-4 L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all’articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale.

2-5 L’Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

2-6 L’Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

2-7 Sono volontari gli associati che aderiscono all’associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell’art. 17 del D.lgs. 117/2017.

2-8 L’Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 3

PROVENTI E ONERI DELL’ORGANIZZAZIONE

  • I proventi dell’Organizzazione sono costituiti da: tesseramento soci, donazioni e lasciti testamentari, oblazioni ed erogazioni liberali, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni, contributi da enti pubblici e privati, raccolte fondi, interessi attivi, avanzi di gestione. Per l’attività di interesse generale prestata, l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate salvo che tale attività sia svolta quale attività diversa ai sensi dell’art. 6 del d.Lgs 3 luglio 2017 n° 117.
  • L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
  • L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.
  • Gli oneri dell’Associazione sono costituiti da: costi diretti di gestione, spese relative alla struttura, costi di personale, assicurazioni, rimborsi spese, iniziative per volontari, immagine e divulgazione, formazione, adesione ad enti, ammortamenti, interessi passivi.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

 

Art. 4

SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

  • Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L’Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l’Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un’altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
  • L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L’Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.
  • Chi intende aderire all’Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno ad osservarne statuto e regolamenti.
  • Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all’accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all’interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l’immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell’istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest’ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo La deliberazione di ammissione del nuovo socio è annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
  • La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e
  • Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:
  1. il diritto a partecipare alle attività associative;
  2. il diritto di voto in Assemblea;
  3. il diritto di candidarsi alle cariche sociali;
  4. ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede legale entro sessanta giorni dalla richiesta. In particolare, l’accesso potrà avvenire con la seguente modalità: in presenza di un membro del Consiglio Direttivo.
    • Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

Le quote associative ed ogni altro contributo versato all’Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.

Art. 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

  • Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per
  • Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall’Associazione. Fermo restando l’obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l’anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell’esaminare la richiesta non accordi un termine minore.
  • I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 31 dicembre di ogni anno.
  • Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell’Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all’Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
  • In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è cancellato dal libro dei

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all’Associazione.

Art. 6

OBBLIGHI ASSICURATIVI

L’Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

  • L’ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.
  • Sono organi dell’Associazione:
  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Presidente;
  3. il Consiglio

 

7-3 Tutti gli organi dell’Associazione possono riunirsi in modalità “a distanza”, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell’organo.

7-4 L’Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

  1. libro dei soci;
  2. registro dei volontari;
  3. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  4. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

 

 

Art. 8

ASSEMBLEA

  • L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
  • Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.
  • L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.
  • L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio d’esercizio, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.
  • In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all’art. 24, comma 2, del Codice del terzo Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
  • I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
  • L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
  • Il Presidente nomina tra i soci il Segretario
  • Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell’Assemblea stessa.
  • L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L’avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.
  • L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o
  • Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto sia in prima convocazione che in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
  • Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
  • Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea mediante comunicazione e-mail, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’Ordine del Giorno, spedita a tutti gli aderenti all’indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all’Organizzazione in regola con il pagamento della quota associativa, almeno 7 giorni prima del giorno previsto, salvi i casi di urgenza. L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia; può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti trattati.
  • L’Assemblea ordinaria:
  1. nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
  2. approva il bilancio consuntivo di esercizio;
  3. determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
  4. nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell’Organo di controllo;
  5. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  6. delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all’ordine del

 

8-16 L’Assemblea straordinaria:

  1. delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
  2. delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
  3. delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del

Art. 9

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

  • Il Consiglio Direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente tutta l’attività associativa.
  • Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti dall’Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di In conformità all’art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell’Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2382 c.c.
  • Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
  • Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed un Segretario.
  • La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
  • Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.
  • Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
  • Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Ad esso competono in particolare:
  1. la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente;
  2. la fissazione delle quote associative;
  3. le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell’Associazione;
  4. le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
  5. le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
  6. l’elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
  7. la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
  8. le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;
  9. ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri

9-9 Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto, purché nell’ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

9-10 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 10

DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

10-1 Il Consiglio Direttivo decade:

  1. per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
  2. per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
  3. per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell’Assemblea.

10-2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.

10-3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

  1. per dimissioni;
  2. per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa

10-4 In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.

Art. 11

SEGRETARIO E TESORIERE

  • Il Segretario, nominato ai sensi dell’art. 9 comma 4 del presente Statuto, è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
  • Il Tesoriere, nominato ai sensi dell’art 9 comma 4 del presente Statuto, è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Organizzazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 12

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

  • L’anno sociale e l’esercizio finanziario coincidono con l’anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
  • Se ricorre quanto previsto all’art. 13 comma 2 del Codice del Terzo Settore può essere utilizzato il rendiconto di cassa, altrimenti bisogna prevedere l’utilizzo del bilancio di esercizio redatto secondo le modalità previste ai sensi dell’art. 13 comma 1 del Codice del Terzo Settore.
  • In ogni caso, il rendiconto di cassa o il bilancio d’esercizio, debbono essere presentati per la discussione all’Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dalla chiusura dell’esercizio stesso.
  • Se l’Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.
  • Se l’Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 14 SCIOGLIMENTO

  • L’Associazione ha durata
  • Il suo scioglimento deve essere approvato dall’Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.
  • Con le stesse regole devono essere nominati i

In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad altro ETS, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 16

NORME APPLICABILI

  • Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.
  • Tutti gli organi sociali in carica al momento dell’entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell’Associazione che con esso si ponga in contrasto.